Art. 4.
(Controlli sulle autocertificazioni
del marchio «100 per cento Italia»).
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno il compito
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di esercitare il controllo di veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, definendo opportune forme di collaborazione con il Corpo della guardia di finanza e avvalendosi di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro delle attività produttive.